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Diritti d'Ufficio dovuti euro 94,00 + 2% della somma iscritta
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria 2% della somma iscritta - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'iscrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per sentenza di condanna - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Catania
Art. 2818 c.c. - Provvedimenti da cui deriva.
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Art. 2827 c.c. - Luogo dell'iscrizione.
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Art. 2828 c.c. - Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale.
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 c.c - Iscrizione sui beni del defunto.
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 c.c. - Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente.
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2836 c.c. - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 5 aprile 2016 n. 6533
Massima:
Nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex articolo 96, secondo comma Cpc, quando non ha usato la nomale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge, così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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