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Tributi dovuti per trascrizione e voltura catastale verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni: esente.
Riferimenti normativi per trascrizione e voltura catastale verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni:
"E' pacifico in giurisprudenza (anche se per la verità a livello solamente dei giudici di merito) che il verbale di separazione consensuale, in quanto redatto innanzi al Presidente del Tribunale è da considersi «atto pubblico» a tutti gli effetti di legge (art. 2699 C.C.) e come tale, ai sensi dell'articolo 2657 C.C., costituisce titolo idoneo per la trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, quando la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale."
(Antonio A. Ettorre e Lucio Silvestri, La Pubblicità Immobiliare e il Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale, Dott. A. Giuffrè Editore, 1996, Pag. 194)
Art. 2657 c.c. - Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Art. 2699 c.c. - Atto pubblico.
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Sentenze in tema di trascrizione e voltura catastale verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni:
Ordinanza Cassazione civile Sez. VI, 23 ottobre 2014 n. 22593
Massima:
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente (e quindi a tutti i terzi) in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 11 luglio 2014 n. 15885
Massima:
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Il principio è stato affermato all'esito di una completa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, valorizzando la ratio della norma in esame e le esigenze di ordine sistematico, in base alle quali, diviene agevole, superando le ambiguità del tenore letterale dell'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, ravvisare nel richiamo all'art. 1599 Cc, in esso contenuto, la precisa volontà del legislatore di assimilare ai soli fini della trascrizione, il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione. In tale contesto è stato, quindi, affermato che il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, tuttavia, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
Fonte: ww.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 19 luglio 2012 n. 12466
Massima:
L’esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene». Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge i dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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