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Tributi dovuti per trascrizione verbale pignoramento immobiliare: euro 299,00.
Ai fini della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei tributi:
- Imposta di bollo: euro 59,00 (codice 456T)
- Imposta ipotecaria: euro 200,00 (codice 649T)
- Tassa ipotecaria: euro 40,00 (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa, i tributi non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione verbale di pignoramento immobili;
Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario Corte d'Appello di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Roma
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Milano
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Napoli
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Torino
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Palermo
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Genova
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Bologna
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Firenze
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Bari
F23 Trascrizione verbale di pignoramento immobili - Unep e Conservatoria Catania
Riferimenti normativi per:
trascrizione verbale di pignoramento immobili.
Art. 2693 c.c. - Trascrizione del pignoramento e del sequestro.
Deve essere trascritto dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2913 c.c. - Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Art. 2914 c.c. - Alienazioni anteriori al pignoramento.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso ; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Art. 2915 c.c. - Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento .
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
Art. 2916 c.c. - Ipoteche e privilegi.
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Sentenze in tema di:
trascrizione verbale di pignoramento immobili.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 20 aprile 2015 n. 7998
Massima:
Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.
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Sentenza Cassazione civile Sez. III, 12 settembre 2014 n. 19270
Massima:
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 78 del D.p.r. n. 602 del 29.09.1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21.08.2013 (di entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lettera g) del D.l. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98, ai sensi dell'art. 86 del D.l. n. 69 del 2013), l'azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.
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Sentenza Cassazione civile Sez. III, 26 maggio 2014 n. 11638
Massima:
In materia di espropriazione immobiliare, e in particolare di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo c.c., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, Cpc. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 Cc, non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
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