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Dicono di noi
Diritti d'Ufficio per:
trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento.
Diritti d'Ufficio dovuti euro 294,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Articolo 16 Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 347 - Formalita' e volture da eseguirsi a debito.
Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
e) le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento - Tribunale e Conservatoria Catania
Riferimenti normativi per:
trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento.
Art. 88 Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) - Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.
Sentenze in tema di:
trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento.
Sentenza Cassazione civile Sez. I, 8 agosto 2013 n. 19025
Massima:
L'art. 45 legge fall., analogamente al precedente art. 42 di cui costituisce corollario, mira ad assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, preservandolo da pretese di soggetti che vantino titoli formatisi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento ed impedendo che altre ne siano fatte valere, nel concorso fallimentare, rispetto a quelle facenti parte del suddetto patrimonio alla data della medesima dichiarazione. In coerenza con tale sua funzione, ed escludendosene la sua integrale assimilazione all'art. 2652, primo comma, n. 4, cod. civ., come la piena identità di contenuto con l'art. 2915, secondo comma, cod. civ., ne consegue che la non tempestività della trascrizione della corrispondente domanda giudiziale è da sola sufficiente ad escludere l'opponibilità della simulazione di un atto alla massa dei creditori, irrilevante rivelandosi il requisito soggettivo della buona fede.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 27 ottobre 2006 n. 23264
Massima:
In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Tale adempimento non impone l'osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione. Ne consegue che il curatore non è tenuto alla redazione di una nota di trascrizione, essendo sufficienti, per il raggiungimento dello scopo perseguito, gli elementi contenuti nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Scarica il testo integrale della sentenza
Oltre alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento trascriviamo qualunque tipo di formalità ipotecaria.
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