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Diritti d'Ufficio per:
trascrizione ordinanza di sequestro conservativo.
Diritti d'Ufficio dovuti euro 294,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione ordinanza di sequestro conservativo;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Trascrizione ordinanza di sequestro conservativo - Tribunale e Conservatoria Catania
Riferimenti normativi:
trascrizione ordinanza di sequestro conservativo.
Art. 2693 c.c. - Trascrizione del pignoramento e del sequestro.
Deve essere trascritto dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2905 c.c. - Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore , secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906 c.c. - Effetti.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
Art. 686 c.p.c. - Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Sentenze per:
trascrizione ordinanza di sequestro conservativo.
Ordinanza Cassazione civile Sez. VI, 7 gennaio 2016 n. 54
Massima:
Non si rinviene norma né principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l’unica norma applicabile è quella dell’articolo 2906 Cc, che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante, dovendosi osservare che il sequestro non è una garanzia reale né è a questa equiparabile, ma svolge una funzione cautelare, che non può che andare a vantaggio di colui che ha invocato, a ragione, la misura conservativa del patrimonio del proprio debitore: ne consegue che consegue il creditore intervenuto nella successiva esecuzione sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli articoli 2913 e seguenti Cc, agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, dovendosi ritenere in particolare che l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell’esecuzione. Risulta dunque legittima l’ordinanza del giudice dell'esecuzione, pronunciata ai sensi dell’articolo 512 Cpc, con la quale lo stesso aveva fatto proprio il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato nella procedura esecutiva nella quale era intervenuto il creditore.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 3 settembre 2007 n. 18536
Massima:
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento. Quest'ultima opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) nell'ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente. Alla stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente sequestro, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un'azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa come azione dichiarativa, poiché in questo caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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