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Diritti d'Ufficio per:
trascrizione e voltura catastale ordinanza di approvazione del progetto di divisione.
Diritti d'Ufficio dovuti euro 349,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 90,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione e voltura catastale ordinanza di approvazione del progetto di divisione;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Riferimenti normativi per:
trascrizione e voltura catastale ordinanza di approvazione del progetto di divisione.
Art. 2646 c.c. - Trascrizione delle divisioni.
Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti, e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.
Sentenze in tema di:
trascrizione e voltura catastale ordinanza di approvazione del progetto di divisione.
Sentenza Cassazione civile Sez. Unite, 2 ottobre 2012 n. 16727
Massima:
In tema di scioglimento della comunione l’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 789, terzo comma, Cpc, dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello, dovendosi infatti osservare che la natura decisoria del provvedimento è pienamente e agevolmente riconoscibile dalla parte che ha proposto una contestazione e che la ha vista rigettata ovvero non esaminata, e che si è quindi in presenza di un provvedimento sostitutivo della sentenza che quelle decisioni avrebbe dovuto assumere: ne consegue che il rimedio impugnatorio che in siffatta situazione si impone è l’appello.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. II, 23 gennaio 2012 n. 880
Massima:
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Oltre alla trascrizione e voltura catastale del dell'ordinanza di approvazione del progetto di divisione trascriviamo qualunque tipo di formalità ipotecaria.
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