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Diritti d'Ufficio per:
trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa.
Diritti d'Ufficio dovuti euro 149,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Tassa ipotecaria euro 90,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa - Tribunale e Conservatoria Catania
Riferimenti normativi per:
trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa.
Art. 2643 - Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Art. 2644 c.c. - Effetti della trascrizione.
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
Sentenze in tema di:
trascrizione e voltura catastale sentenza traslativa.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 22 maggio 2015 n. 10546
Massima:
In tema di preliminare di vendita immobiliare l'azione ex articolo 2932 del c.c. può essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell'altro.
Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. II, 21 ottobre 2011 n. 21896
Massima:
Per evitare lo squilibrio sinallagmatico che diversamente si verificherebbe tra le parti, l'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo) ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo.
Oltre alla trascrizione e voltura catastale della sentenza trasclativa trascriviamo qualunque tipo di formalità ipotecaria.
Trascriviamo.it è operativa presso le Conservatorie dei RR.II. di tutta Italia.
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