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Tributi dovuti per trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica: euro 294,00.
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
- Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T)
- Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T)
- Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Trascrizione domanda giudiziale di di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tribunale e Conservatoria Catania
Riferimenti normativi per trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica:
Art. 2652 c.c. - Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere la esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il fondamento, di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione , la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del c.p.c. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2654 c.c. - Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Sentenze in tema di trascrizione domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica:
Sentenza Cassazione civile Sez. I, 5 marzo 2014 n. 5102
Massima:
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652, n. 2, cod. civ. solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28668
Massima:
L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio - in originale o in copia conforme - della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce ed il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa; né tale produzione, tenuto conto dei contenuti specifici che la nota è destinata a provare, è surrogabile mediante la confessione della controparte.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 5 marzo 2013 n. 5397
Massima:
In tema di pubblicità immobiliare, la trascrizione della domanda giudiziale ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che sarà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, in caso di trascrizione di domanda di giudizio arbitrale finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto, ai fini dell'opponibilità ai terzi, a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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