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Tributi dovuti per trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali: euro 294,00.
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
- Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T)
- Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T)
- Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Riferiementi normativi per trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali:
Art. 2653 c.c. - Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.
Devono parimenti essere trascritti:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;
4) le domande di separazione degli immobili dotali (1) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali (1) o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
(1) L'istituto della dote è stato soppresso dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 2654 c.c. - Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Sentenze in tema di trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali:
Sentenza Cassazione civile Sez. II, 2 settembre 2015 n. 17459
Massima:
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla "res", per tutto il tempo all’uopo stabilito dalla legge, un potere equivalente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso corrispondenti alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una inconfutabile e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
Scarica il testo integrale della sentenza
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 6 settembre 2007 n. 18691
Massima:
I casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non à possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito. (Nella specie, il motivo di ricorso per cassazione si doleva del fatto che l'impugnata sentenza d'appello avesse riformato la sentenza definitiva di primo grado là dove, in carenza di "potestas decidendi" e in violazione del giudicato, questa era intervenuta a modificare precedenti statuizioni di sentenza non definitiva già emessa nello stesso grado di giudizio, mentre avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, in base a quanto disposto dall'art. 354 cod. proc. civ. per i casi di nullità della sentenza pronunciata in primo grado; la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha dichiarato manifestamente infondato siffatto motivo di censura, non avendo la corte territoriale riformato la sentenza di primo grado per vizi ricollegabili alle cause di nullità di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.).
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
Oltre alla trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali trascriviamo qualunque tipo di formalità ipotecaria.
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