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Tributi dovuti per trascrizione accettazione espressa di eredità: euro 294,00.
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei tributi:
- Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T)
- Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T)
- Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: trascrizione accettazione espressa di eredità;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente la trascrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Riferimenti normativi per trascrizione accettazione espressa di eredità:
Art. 2648 c.c. - Accettazione di eredità e acquisto di legato.
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
Art. 2660 c.c. - Trascrizione degli acquisti a causa di morte.
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692.
Art. 2661 c.c. - Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo.
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 c.c. - Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati.
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Sentenze in tema di trascrizione accettazione espressa di eredità:
Sentenza Cassazione civile Sez. II, 8 gennaio 2013 n. 264
Massima:
Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, cod. civ., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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