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Diritti d'Ufficio dovuti euro 94,00 + 2% della somma iscritta
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria 2% della somma iscritta - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: iscrizione ipoteca in separazione;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'iscrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Art. 512 c.c. - Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata [514 c.c.] a preferenza dei creditori dell'erede [490 c.c.].
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 c.c. - Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756 c.c.].
Art. 514 c.c. - Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [54 disp. att.].
Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756 c.c.].
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2721, 2741 ss. c.c.].
Art. 515 c.c. - Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [1179 c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizioneo sottoposto a termine, oppure è contestato [119, 750 c.p.c.].
Art. 516 c.c. - Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione [456, 518, 729, 729 c.p.c.].
Art. 518 c.c. - Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili [812 c.c.] e agli altri beni capaci d'ipoteca [2810 c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827 ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839 c.c.].
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [2852 c.c.] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808 ss. c.c.].
Sentenza Cassazione n. 2007/1971
Massima:
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede.
Sentenza Cassazione n. 3546/2004
Massima:
Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 c.c., è un termine di decadenza — e come tale di natura perentoria — della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del de cuius nè tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 c.c., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria).
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