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Diritti d'Ufficio dovuti: euro 94,00 + 1% della somma iscritta
Qualora la rinnovazione si riferisse ad un'iscrizione derivante da mutuo fondiario, i tributi sono pari ad € 35,00
Art. 2847 c.c. Durata dell'efficacia dell'iscrizione.
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e rinnovata prima che scada detto termine.
Art. 2848 c.c. - Nuova iscrizione dell'ipoteca.
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
Art. 2850 c.c. - Formalità per la rinnovazione.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2840.
Art. 2851 c.c. - Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 5 febbraio 2014 n. 2610
Massima:
L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’art. 2847 Cc, sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullità né del precetto, né del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione.
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Sentenza Cassazione civile Sez. I, 1 aprile 2011 n. 7570
Massima:
L’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio. Si tratta di un fatto di natura permanente che non configura un termine di durata dell’iscrizione, ma un caso d’inefficacia sopravveniente che non toglie valore all’ipoteca la cui eliminazione richiede la cancellazione. Solo con la cancellazione si ha la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità. Da qui l’esclusione della prescrizione e dunque della conseguente interruzione procurata dall’apertura del fallimento. Il mancato rinnovo dell’iscrizione nel ventennio – spiega la Suprema Corte - non sanziona pertanto l’inerzia del creditore estinguendo il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, tant’è che il creditore può sulla base del medesimo titolo procedere a nuova iscrizione, che produce nuova fattispecie ipotecaria. L’iscrizione – afferma la Suprema Corte – si riflette pertanto sul credito nel solo senso in cui può esplicarsi, vale a dire degradandolo.
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