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Diritti d'Ufficio dovuti euro 94,00 + 2% della somma iscritta
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria 2% della somma iscritta - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'iscrizione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Iscrizione ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo - Tribunale e Conservatoria Catania
Art. 2818 c.c. - Provvedimenti da cui deriva.
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Art. 2827 c.c. - Luogo dell'iscrizione.
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Art. 2828 c.c. - Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale.
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 c.c. - Iscrizione sui beni del defunto.
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 c.c. - Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente.
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2836 c.c. - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
Sentenza Cassazione civile Sez. II, 20 maggio 2011 n. 11259
Massima:
Il creditore, che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404, secondo comma, 405, 325 e 326 cod. proc. civ., i quali subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria all'osservanza di termini perentori, decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova, la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio, in quanto la sua omissione ne sarebbe causa di nullità, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
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Sentenza Cassazione civile Sez. I, 28 maggio 2010 n. 13107
Massima:
L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni.
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Sentenza Cassazione civile Sez. I, 29 aprile 2010 n. 10288
Massima:
L'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall'art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. per difetto di tempestiva opposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dal terzo creditore avverso un decreto ingiuntivo non ancora divenuto esecutivo, in virtú del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni del debitore, sul presupposto che il dolo o la collusione tra quest'ultimo ed il creditore ricorrente non si era concretizzato nel momento in cui era stata verificata l'avvenuta iscrizione di tale ipoteca, ma in quello successivo in cui si era consumata la fraudolenta astensione del debitore dall'opposizione).
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Sentenza Cassazione civile Sez. II, 30 giugno 2006 n. 15084
Massima:
Il principio, secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata. (In applicazione del succitato principio di diritto la S.C., pur in presenza di provvedimento, avente già efficacia di titolo esecutivo, di liquidazione del compenso a un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto proponibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del medesimo compenso, non costituendo il primo provvedimento titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e cosí sussistendo un interesse del creditore a precostituirsi un titolo che offrisse maggiori garanzie, in quanto spiegante effetto anche al di fuori del processo esecutivo e nei confronti di eventuali terzi).
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