Lo otterrai gratuitamente entro 2 ore
- Tributi
- Modello F23
- Riferimenti normativi
- Sentenze
- Conservatorie
-
Dicono di noi
Diritti d'Ufficio dovuti euro 294,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: annotazione sentenza di condanna esecutiva;
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio o cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'annotazione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Art. 2656 c.c. - Forme per l'annotazione.
L'annotazione si esegue secondo le norme, stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Art. 686 c.p.c. - Conversione del sequestro in pignoramento.
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva [disp. att. 156]. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 28 giugno 2012 n. 10871
Massima:
Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 669-novies c.p.c., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 c.p.c.. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso l'opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.).
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 29 aprile 2006 n. 10029
Trascriviamo.it è operativa presso le Conservatorie dei RR.II. di tutta Italia.
Se vuoi conoscere la Conservatoria di riferimento per un determinato Comune clicca qui