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Diritti d'Ufficio dovuti euro 294,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento;
Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio o cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'annotazione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di corretta compilazione del modello F23 relativi a differenti Tribunali e Conservatorie
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Roma
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Milano
F23 Annotazione di avvenuta cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Napoli
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Torino
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Palermo
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Genova
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Bologna
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Firenze
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Bari
F23 Annotazione di cancellazione/restrizione pignoramento - Tribunale e Conservatoria Catania
Art. 2656 c.c. - Forme per l'annotazione.
L'annotazione si esegue secondo le norme, stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Art. 2668 c.c. - Cancellazione della trascrizione.
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Art. 586 c.p.c. - Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Sentenza Cassazione civile Sez. VI, 31 gennaio 2014 n. 2103
Massima:
n caso di estinzione del debito, il creditore procedente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dall’esecutato per ottenere l’emissione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, dovendo ritenersi a carico di detto creditore la configurabilità della responsabilità processuale ex articolo 96, comma secondo, Cpc, per violazione dell’obbligo, nascente dalla legge, di non far gravare sul bene dei debitori la formalità pregiudizievole, che, ab origine imposta legittimamente, non avrebbe potuto essere mantenuta dopo l’estinzione del debito per il quale l’esecuzione era stata intrapresa, risultando la violazione consistita nella mancata produzione della nota di trascrizione, necessaria perché il giudice dell’esecuzione possa ordinare detta cancellazione.
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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