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Diritti d'Ufficio dovuti: euro 94,00 + 0,5% del valore dei beni
L'imposta proporzionale pari allo 0,5 % si applica sul valore degli immobili liberati o, nel caso di cancellazione totale, sull'intera somma iscritta.
Qualora la cancellazione/restrizione si riferisse ad un'iscrizione derivante da mutuo fondiario, i tributi sono pari ad € 35,00
Art. 2878 c.c. - Cause di estinzione.
L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva.
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Art. 2879 c.c. - Rinunzia all'ipoteca.
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.
Art. 2656 c.c. - Forme per l'annotazione.
L'annotazione si esegue secondo le norme, stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Sentenza Cassazione civile Sez. III, 29 marzo 2006 n. 7236
Massima:
La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale - per la sua sussistenza in concreto - presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza - ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte -, con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell'ipoteca).
Fonte: www.cassazione.net
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