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Diritti d'Ufficio dovuti euro 294,00
Al fine della compilazione del modello F23 si riporta la specifica dei diritti d'Ufficio:
Imposta di bollo euro 59,00 - (codice 456T) - Imposta ipotecaria euro 200,00 - (codice 649T) - Tassa ipotecaria euro 35,00 - (codice 778T)
Qualora la formalità ipotecaria rientri tra i casi di esenzione previsti dall'attuale normativa tributaria i diritti d'Ufficio non sono dovuti.
Di seguito riportiamo un esempio di modello F23 compilato: Crea il tuo modello F23
Tipo: annotazione a trascrizione (altri atti);
Pubblico Ufficiale: Tribunale di Milano; → → → Cerca i codici fiscali Tribunali e UNEP
Data dell'atto: 06/04/2016;
Numero di repertorio o cronologico: 1542;
Immobili: Conservatoria di Milano 1; → → → Cerca Conservatoria di competenza e codice Ufficio
Richiedente l'annotazione: Rossi Mario, nato Milano il 05/12/1975.
Art. 2655 c.c. - Annotazione di atti e di sentenze.
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso, o revocato , o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o alla iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.
Art. 113-ter disp.att.c.c.
Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
Art. 2674-bis c.c. - Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione.
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Art. 2656 c.c. - Forme per l'annotazione.
L'annotazione si esegue secondo le norme, stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Sentenza Cassazione civile Sez. I, 20 luglio 2015 n. 15131
Massima:
Nessuna condanna alle spese per il conservatore che si rifiuta di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi. Non si può affermare la soccombenza dell'Agenzia del territorio (già Conservatoria dei Registri immobiliari) trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione. Quando si parla di trascrizioni non si è quindi di fronte a un contenzioso. Non si deve risolvere un conflitto di interessi ma si è di fronte al regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare
Fonte: www.cassazione.net Scarica il testo integrale della sentenza
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